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AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell’art. 16 della legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

MUTUI WEB SRL ,Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. 
Sede legale: Via De Amicis, 24 - 20017 RHO (MI) 
P. IVA e Cod.fiscale n. 07101640964 – REA n. MI-1935627 – CCIAA di Milano 
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia al n. 139258 

ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dalla Banca d’Italia.

Il mediatore creditizio è colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto di:

  1. Avere a disposizione copia di questo avviso alla clientela. L’avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.mutuoedilizio.it)
  2. Avere a disposizione copia del foglio informativo vigente. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

  1. L’obbligo di stipulare il contratto di mediazione in forma scritta e il diritto del cliente, qualora lo stesso sia qualificabile come consumatore ai sensi del D.lgs 206/2005, di  recedere dal contratto entro i 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del mandato.
  2. L’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo avviso alla clientela e del foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
  3. L’obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, copia dell’avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi all’operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall’intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
  4. L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
  5. L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
  6. Nel caso di controversie tra Cliente e Mediatore, l’obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione avanti al Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio competente sulla base della residenza del cliente.


 


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